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2 suggerimenti per stipulare accordi prematrimoniali validi ed efficaci

Le vicende connesse ai matrimoni vip inglesi o americani hanno reso familiare il concetto di accordo prematrimoniale: il patto con il quale i due futuri coniugi (i cc.dd. nubendi) disciplinano ogni loro assetto economico o un singolo profilo economico, in vista della possibile e futura cessazione del vincolo matrimoniale.

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In Italia, questo tipo di accordo è NULLO, non perché viviamo in un Paese romantico, dove l’amore trionfa sempre, ma perché la giurisprudenza ritiene che gli accordi stipulati in vista della futura separazione o del futuro divorzio siano nulli per illiceità della causa, per contrasto con i principi di indisponibilità dei doveri e dei diritti nascenti dal matrimonio (art. 160 c.c.).

Dal matrimonio discendono dei diritti e dei doveri di cui le parti non possono disporre, cioè non ne possono fare oggetto di un patto.

Se, dunque, il patto prematrimoniale trova la sua causa genetica nel matrimonio o nel suo futuro fallimento, è nullo.

L’impegno, ad es., assunto da un coniuge di versare all’altro una somma di denaro per il semplice fatto che si arriva ad una separazione, è nullo.

Una clausola del genere, poi, violerebbe la libertà decisionale del coniuge obbligato, poiché la possibilità di addivenire ad una separazione, sarebbe di fatto subordinata al pagamento di una penale.

Una piccola apertura da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione, però, può fornire delle indicazioni su come stipulare degli accordi prematrimoniali validi ed efficaci.

Vediamole:

  1. l’accordo deve avere ad oggetto il riconoscimento di un rapporto di credito/debito fra i coniugi.

Il riconoscimento effettuato dal nubendo (o dal coniuge) in ordine all’esistenza di un debito nei confronti dell’altro. Per es. un patto che ha ad oggetto un credito sorto a causa delle opere che un coniuge ha effettuato, a proprie spese, su un immobile di proprietà dell’altro, è perfettamente valido (Cass. Civ. Sez. I, n. 23713/2012).

  1. il fallimento dell’unione coniugale deve assurgere a condizione sospensiva.

La condizione, “in caso di separazione (o di divorzio)”, deve avere una valenza oggettiva. La crisi del vincolo familiare deve assumere le vesti di un evento futuro e incerto, al verificarsi del quale sorge in capo ad un coniuge l’obbligo di restituire all’altro delle somme di denaro.

Se, quindi, si vuole stipulare un patto prematrimoniale (“all’italiana”) è necessario muoversi all’interno dei diritti di credito che, non avendo alcuna attinenza con i doveri e con i diritti nascenti dal matrimonio, possono essere ben racchiusi in un accordo perfettamente valido ed efficace.

In altre parole, la causa del patto (in termini tecnici, del negozio giuridico), deve risiedere nella restituzione delle somme di denaro o di un altro bene e non nella separazione (o nel divorzio) o ancora nel matrimonio.

Quanto precisato è desumibile da due sentenze della Corte di Cassazione:

-          la prima, la sentenza n. 19304/2013, che ha riconosciuto la validità di un accordo che imponeva al marito di restituire alla moglie, in caso di separazione, la somma di 20 milioni delle vecchie Lire;

-          la seconda, la sentenza n. 23713/2012, la quale ha sostanzialmente dichiarato la validità di un patto, siglato il giorno prima del matrimonio, con il quale i futuri sposi avevano previsto che, in caso di separazione, la futura moglie avrebbe ceduto, al futuro marito, un immobile di sua proprietà, a titolo di indennizzo delle spese che l’uomo aveva sostenuto, per la ristrutturazione di un altro immobile, sempre di proprietà della nubenda, destinato a diventare la casa coniugale.

Avv. Gennaro Marasciuolo

E' possibile leggere le sentenze citate per esteso, ai seguenti link:

Files:
Cass 23713 2012 accordo trasferimento immobile fra coniugi valido 02-11-2013 143.65 KB

Cass 19304 2013 valido accordo restituzione somme fra coniugi 02-11-2013 145.07 KB

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