Menu

Disconoscimento di paternità: va proposto entro un anno dalla conoscenza dell’adulterio

Corte di cassazione - Sezione I civile – Sentenza 30 maggio 2013 n. 13638

DOWNLOAD PODCAST (tasto destro e "Salva destinazione con nome...")

Secondo la Corte di Cassazione, l’azione di disconoscimento di paternità deve essere proposta entro un anno da quando il presunto padre ha avuto conoscenza dell’adulterio da parte della moglie e non da quando ha avuto la certezza della propria non paternità biologica.

Qualche necessaria premessa.

La vicenda riguarda i figli nati durante il matrimonio, definiti “figli legittimi”.

In virtù di quanto stabilito dalla legge (artt. 231 e segg. c.c.), i figli concepiti in costanza di matrimonio si presumono figli della coppia o meglio, per motivi prettamente biologici e facilmente intuibili, figli del marito.

Ciò non toglie, però, che sia possibile vincere questa presunzione, dimostrando il contrario con un’apposita azione: l’azione di disconoscimento di paternità (art. 235 c.c.).

La legge indica diversi casi in cui è possibile ricorrere a tale azione e fissa in un anno il termine entro il quale la stessa va proposta.

La previsione della presunzione di paternità, la specificazione dei casi in cui l’azione di disconoscimento è esperibile, come anche la previsione del termine decadenziale di un anno, non sono stati inseriti per caso, ma per contemperare due specifici interessi, entrambi degni di tutela:

  1. la necessità di garantire al figlio “legittimo”, la stabilità del c.d. status (favor legitimitatis). Se il disconoscimento fosse esperibile sempre, in qualsiasi momento e, quindi, non fosse stato previsto un termine, il figlio disconosciuto a distanza di anni potrebbe subire gravi danni anche di natura psicologica;
  2. la volontà del marito di far smentire la sua paternità, facendo emergere la verità (favor veritatis).

Questi sono, in estrema sintesi, i principi dettati in materia di disconoscimento di paternità, materia, per altro, destinata a subire delle modifiche, così come previsto dalla c.d. Riforma della Filiazione (L. 219/2012).

Il caso affrontato dalla sentenza 13638/13.

Uno dei casi in cui è possibile esperire l’azione di disconoscimento è l’adulterio.

Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte riguardava un marito che aveva scoperto l’adulterio ed era ricorso all’azione di disconoscimento, però, non subito, ma solo dopo aver avuto la certezza che il figlio non era il suo, vale a dire, dopo aver ricevuto l’esito di specifici esami ematologici.

Ora, da quando incomincia a decorrere il temine annuale di decadenza?

Da quando il marito ha avuto conoscenza del tradimento o da quando ha avuto la certezza della propria non paternità (vale a dire dal ricevimento dell’esito degli esami)?

La questione è molto delicata, perché incide inevitabilmente sulle sorti di due soggetti: di un padre e di un figlio, che potrebbero essere considerati tali solo per il mancato rispetto di un termine.

La faccenda, a questo punto, però, si complica a causa dello zampino della Corte Costituzionale!

Con due sentenze, infatti, ha modificato e non di poco, la materia.

La prima, la sentenza n. 266 del 2006 della Corte Costituzionale, sempre in tema di disconoscimento della paternità in caso di adulterio, ha concesso al presunto padre la facoltà di provare indifferentemente l’adulterio o la verità biologica, attraverso delle prove di carattere tecnico, superando, così, quell’interpretazione che consentiva l’uso dei test biologici all’esito della prova dell’adulterio (art. 235 c.c.).

La seconda, la sentenza n. 134 del 1985, ha reso possibile la decorrenza del termine annuale di decadenza da quando il marito viene a conoscenza dell’adulterio della moglie.

E’ facilmente intuibile che, vista la sostanziale parificazione della prova dell’adulterio con la prova biologica (test del DNA o del gruppo sanguigno), sia ben possibile sostenere che il termine annuale decorra da quando il marito ha avuto la certezza dell’adulterio, proprio grazie al test biologico.

E se come nel caso portato all’attenzione della Suprema Corte, il marito ha avuto conoscenza dell’adulterio prima di entrare in possesso dei risultati del test biologico?

La Cassazione ritiene che il termine decorra dalla conoscenza dell’adulterio.

Ecco, perché:

  1. fra la conoscenza dell’adulterio e della non paternità, proprio come indicato dalla Corte Costituzionale, non esiste un ordine di priorità;
  2. l’introduzione del termine è necessaria per salvaguardare la certezza del diritto nei rapporti familiari e per tutelare gli interessi dei figli;
  3. il termine concede la possibilità al presunto padre di valutare, entro un congruo termine, se proporre o meno l’azione di disconoscimento e questo vale sia che abbia la certezza dell’adulterio e sia che abbia la certezza della sua non paternità.

Questo è, in sintesi, quanto indicato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13638/13.

Come è facilmente intuibile, la sentenza riguarda un problema che tocca molto il lato “umano” del diritto e si può scegliere di condividerla o meno.

Qui di seguito i link alle sentenze citate ed a un piccolo ebook.

Files:
Cass. 13638 2013 sentenza per esteso Disconoscimento di paternità entro 1 anno 05-07-2013 114.2 KB

Corte Cost 134 1985 sentenza per esteso disconoscimento parternità art 244 cc 05-07-2013 109.89 KB

Corte Cost 266 2006 disconoscimento paternità art. 235 cc 05-07-2013 79.51 KB

Ebook disconoscimento paternità 1 anno da scoperta adulterio 05-07-2013 407 KB

Multimedia

Lascia un commento

Torna in alto