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Miur – Insegnanti cosa fare con i genitori separati

Come si deve comportare un insegnante o un dirigente scolastico se i genitori dell'alunno sono separati o divorziati? … e se il bambino è figlio di una coppia non sposata?

Il Miur ha cercato di rispondere a questi interrogativi con una circolare, la n. 5336 del 2 settembre scorso, dando, però, per scontato che tutti, dirigenti ed insegnanti di ogni ordine e grado, posseggano un bagaglio culturale prettamente giuridico.

Quella che segue rappresenta una piccola guida, non certo esaustiva, sui principi e sulle nozioni giuridiche presupposte e non spiegate dalla circolare ministeriale.

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La patria potestà e la potestà genitoriale non esistono più

Dopo l'entrata in vigore della L. 219/2012 (la c.d. Riforma della filiazione) e del successivo D.Lgs. 154/13, fra l'altro:

1) sono sparite tutte quelle norme che discriminavano i figli naturali dai figli legittimi e sono comparse nuove dizioni, così da poter distinguere i figli nati all'interno del matrimonio (gli ex figli legittimi), dai figli nati fuori dal matrimonio (gli ex figli naturali);

2) è stato introdotto il concetto di responsabilità genitoriale che ha letteralmente sostituito la potestà genitoriale, ponendo sullo stesso piano il genitore ed il figlio, che non si trova più in una posizione subordinata al primo!

3) è stata ridisegnata la competenza del Tribunale per i Minorenni e quella del Tribunale ordinario, aumentando i casi in cui è necessario rivolgersi a quest'ultimo. Se ad esempio a litigare sono due ex conviventi (la c.d. “famiglia di fatto”), circa l'affido dei figli, sarà competente il Tribunale ordinario, nonostante la circolare affermi il contrario!

Cosa è l'affido condiviso e come funziona

La circolare 5336 dedica molto spazio all'evoluzione storica che ha portato all'introduzione dell'affido condiviso, senza spiegare, però, cosa sia e soprattutto chi sia il c.d. genitore collocatario.

Cerchiamo di porre rimedio!

Prima dell'entrata in vigore della L. 54/2006, in caso di separazione o di divorzio o, più in generale, di rottura del legame di una coppia sposata o meno, i figli venivano affidati in via esclusiva ad uno solo dei genitori (alla madre), che assumeva, in via esclusiva, la potestà circa l'educazione e la cura della prole, confinando il genitore non affidatario ad esercitare una potestà residuale con riferimento solo alle scelte più importanti o a vigilare sull'operato del genitore affidatario.

Con la L. 54/2006, le cose sono cambiate e la regola non è più l'affido esclusivo, quello c.d. monogenitoriale, bensì quello condiviso che tende a far permanere fra figli e genitori un rapporto bigenitoriale, nell'interesse superiore ed esistenziale della prole.

Ciò che si è cercato di tutelare è proprio il supremo diritto del minore a (continuare a) avere un rapporto pieno e stabile con entrambi i genitori, anche quando il nucleo familiare attraversa un momento di disgregazione.

La norma non presuppone che i genitori vadano d'accordo, così che l'affido condiviso può essere previsto anche nei casi di conflittualità fra gli stessi genitori.

Sono altri i motivi che possono far propendere il giudice verso un affido esclusivo e tutti legati alla necessità di tutelare il minore ed evitargli ogni forma di pregiudizio.

Nessuna norma detta la nozione di affido condiviso, ma, seguendo quanto indicato dalla giurisprudenza, è possibile chiarire che questa forma di affido debba tendere a suddividere, in modo equilibrato, la responsabilità e la permanenza presso ciascun genitore, mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi e tutelando la relazione genitori – figli.

Nella pratica, però, come accadeva (e accade tutt'ora) con l'affido esclusivo, si stabilisce con quale genitore il figlio debba vivere, istituendo, così, la figura del genitore collocatario: il figlio passa gran parte del tempo nella casa familiare assegnata ad un genitore, quale collocatario e vedrà l'altro in orari e tempi più o meno stabiliti.

Le decisioni in ambito scolastico

Sia con l'affido esclusivo che con quello condiviso, sia che i figli siano di una coppia sposata o meno, le decisioni in ordine al percorso scolastico sono da ritenersi di maggiore interesse e richiedono una scelta ponderata da parte di entrambi i genitori, congiuntamente (artt. 337 quater c.c. ultimo comma). In caso di disaccordo, nulla esclude che ci si possa rivolgere al giudice per dirimere ogni contrasto.

Solo con un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale, il genitore perde totalmente il diritto/dovere di assumere qualsiasi decisione nell'interesse dei figli.

Ci sono dei casi, però, in cui le decisioni devono essere prese da un solo genitore. La circolare in questione, peccando in precisione, fa alcuni esempi:

a) Figli nati fuori dal matrimonio: la responsabilità genitoriale, come già detto, è esercitata da entrambi i genitori in modo paritetico, con l'affido condiviso. Ciò non esclude però che a seguito di un provvedimento giudiziale, la responsabilità subisca delle contrazioni, tanto da costringere il genitore che le subisce a non poter assumere più le decisioni importanti per i figli, ma consentendolo a vigilare su quelle assunte dall'altro (art. 316 c.c. comma 4);

b) Lontananza, incapacità o altro impedimento: si tratta di casi eccezionali che impediscono al genitore di esercitare la responsabilità genitoriale come casi di grave malattia, emigrazione, viaggi all'estero o lo stato di assenza o di interdizione.

L'invito della circolare

Visto che ci possono essere dei genitori che non possono, per diversi motivi, esercitare in modo pieno la responsabilità genitoriale, ma possono comunque vigilare sull'istruzione dei figli, la circolare invita gli operatori del settore scuola “a facilitare l'accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche previste dal POF”.

E' la stessa circolare a proporre degli esempi pratici:

* inoltro, da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di tutte le comunicazioni – didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura- anche al genitore separato/divorziato/ non convivente, sebbene non collocatario dello studente interessato;

* individuazione di modalità alternative al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico e/o coordinatore di classe, quando il genitore interessato risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente;

* attribuzione della password, ove la scuola si sia dotata di strumenti informatici di

comunicazione scuola/famiglia, per l’accesso al registro elettronico, ed utilizzo di altre forme di

informazione veloce ed immediata (sms o email);

*richiesta della firma di ambedue i genitori in calce ai principali documenti (in particolare la

pagella), qualora non siano in uso tecnologie elettroniche ma ancora moduli cartacei.”

 

La dichiarazione del genitore

 

e se un genitore è irreperibile? Come fanno insegnanti e dirigenti?

Semplice: basta far assumere al genitore che prende la decisione, ogni responsabilità, con la

sottoscrizione della dichiarazione che segue:

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato

la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.

316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.

 

La grande esclusa: la PRIVACY

 

L'intera circolare poggia su un dato: la conoscenza, da parte della scuola, della situazione

familiare di ogni alunno minorenne.

Questo dovrebbe comportare il rilascio di precise dichiarazioni, al momento dell'iscrizione

dell'alunno, oltre il loro puntuale aggiornamento.

Visto il carattere sensibile dei dati trattati, poi, ogni istituto dovrebbe predisporre tutte le

opportune cautele per conservare, trattare ed evitare l'inappropriata divulgazione degli stessi.

Come al solito, anche se le intenzioni erano buone e condivisibili: fra il dire e il fare …

Avvocato Gennaro Marasciuolo del Foro di Trani

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