Il Rent to buy e la clausola della discordia
Il rent to buy, il contratto che permette a chi ha in godimento un immobile, di diventarne il proprietario, ha subito un ulteriore ritocco, che ha ridotto, ancora di più, l'autonomia delle parti.
Il Governo lo aveva disciplinato con l'art. 23 del c.d. Decreto Sblocca Italia, il D.L. 132/14 e, ora, con la Legge di conversione, L. 164/2014, il Parlamento ci ha messo il suo zampino, introducendo l'obbligo di inserimento di una clausola che causerà non qualche problema, da prima, interpretativo e, poi, applicativo.
L'obbligo della clausola della “discordia” è contenuto nel neo aggiunto comma 1 bis dell'art. 23, D.L. 132/2014, che impone alle parti di stabilire la quota dei canoni imputata a corrispettivo, che il proprietario – concedente, deve restituire nel caso in cui il conduttore – acquirente decida di non esercitare il proprio diritto di acquistare l'immobile entro il termine stabilito.
Il nocciolo della questione è: l'inserimento di questa clausola è effettivamente obbligatorio? Se diamo una risposta positiva, quali sono le conseguenze?
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