DOWNLOAD PODCAST (tasto destro e "Salva destinazione con nome...")
L'art. 19, L. 74/1987, prevede la completa esenzione per tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi:
a) al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);
b) ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione dell'assegno di divorzio, nonché dell'assegno di mantenimento ai figli (determinato sempre nell'ambito di un giudizio di divorzio).
Dopo, però, più di 25 anni di onorato servizio, questa norma sembrerebbe aver perso la sua efficacia, almeno per quanto riguarda i trasferimenti immobiliari fra coniugi o in favore della prole, stabiliti nelle separazioni consensuali o nei ricorsi congiunti di divorzio.