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Avvocato Gennaro Marasciuolo - Gennaro Marasciuolo

Gennaro Marasciuolo

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Circolare 2/E dell’Agenzia delle Entrate: i trasferimenti immobiliari previsti con le separazioni e i divorzi restano esenti

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Qualora nell’ambito dei procedimenti aventi ad oggetto la separazione dei coniugi o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), vengano posti in essere degli atti di trasferimento immobiliare, continuano ad applicarsi le agevolazioni fiscali di cui all’art. 19 della Legge n. 74/1987.

E’ questa l’opinione dell’Agenzia delle Entrate contenuta nella circolare 2/E dello scorso 21 febbraio.

Imposta di registro: i trasferimenti immobiliari previsti nelle separazioni consensuali o nei divorzi congiunti restano esenti ... forse

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L'art. 19, L. 74/1987, prevede la completa esenzione per tutti gli atti, i  documenti  ed  i  provvedimenti  relativi:

a)      al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);

b)      ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione dell'assegno di divorzio, nonché dell'assegno di mantenimento ai figli (determinato sempre nell'ambito di un giudizio di divorzio).

Dopo, però, più di 25 anni di onorato servizio, questa norma sembrerebbe aver perso la sua efficacia, almeno per quanto riguarda i trasferimenti immobiliari fra coniugi o in favore della prole, stabiliti nelle separazioni consensuali o nei ricorsi congiunti di divorzio.

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