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Legge di conversione del D.L. Piano Destinazione Italia: rattoppi ai pasticci sull’A.P.E.

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E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 9/2014, che ha convertito, con modifiche, il “Decreto Legge Piano Destinazione Italia”, l’ultimo provvedimento, in ordine cronologico, in materia di Attestato di Prestazione Energetica.

Differentemente da quanto successo in passato, non introduce grandi novità in ordine agli obblighi di dotazione, di dichiarazione e di allegazione dell’Ape, ma, in compenso, cerca di sanare qualche “pasticcio” causato dalle norme che l’hanno preceduta.

Vediamo nello specifico!

L’intervento normativo non riguarda l’obbligo di dotazione dell’A.P.E..

Ripropone gli stessi obblighi di dichiarazione e di allegazione previsti dall’originario Decreto Legge Piano Destinazione Italia, quindi, in estrema sintesi:

  1. per le donazioni, permane il solo obbligo di dotazione dell’A.P.E. e vengono meno gli obblighi di dichiarazione e di allegazione;
  2. in caso di vendita dell’immobile e in caso di locazione, è sempre previsto l’obbligo di dotazione;
  3. permangono gli obblighi di allegazione e di dichiarazione per tutti i contratti di vendita che hanno ad oggetto beni immobili, nonché per le locazioni di beni immobili;
  4. tanto i contratti di vendita, quanto i contratti di locazione di singole unità abitative dovranno assolvere all’obbligo di dichiarazione, riportando l'apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici;
  5. per i contratti di locazione di singole unità abitative viene definitivamente meno l’obbligo di allegazione dell’A.p.e. e sono esentati, anche dall’obbligo di dichiarazione se non soggetti a registrazione (ad es. perché di durata inferiore a 30 gg.).
  6. scompare definitivamente la sanzione della nullità del contratto al quale non è stato allegato l’Attestato di Prestazione Energetica e vengono riconfermate le sanzioni amministrative di carattere pecuniario in caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione o di allegazione (da € 3.000 a € 18.000; da € 1.000 a € 4.000, per i contratti di locazione di singole unità immobiliari; sanzioni ridotte alla metà, se il contratto di locazione non eccede i 3 anni).

Il pagamento della sanzione amministrativa comporta, però (e questa è la prima novità), l’obbligo per le parti di effettuare la dichiarazione o di presentare l’A.p.e. entro 45 giorni.

La seconda novità elimina, alla radice, il pasticcio ammesso dal Ministro Cancellieri, abrogando l’art. 1, comma 139, L 147/2013.

Qualcuno lo ricorderà.

Ne ho parlato in un precedente post: era accaduto che la Legge di Stabilità per l’anno 2014, la L. 147/2013, differiva l’applicazione della sanzione della nullità degli atti, nonostante la relativa norma (art.6, comma 3bis, D.Lgs. 192/2005) fosse stata già abrogata, proprio per effetto del Decreto Legge Piano Destinazione Italia.

Con la Legge di conversione, viene messo tutto in ordine ed ad essere abrogata è proprio la norma contenuta nella Legge di Stabilità!

La Legge di Conversione, poi, riconferma, senza apportare alcuna modifica, la c.d. norma transitoria, contenuta nell’art. 1, comma 8 del D.L. Piano Destinazione Italia, senza rimuovere, quindi, i dubbi interpretativi già sollevati.

Cosa è successo?

Il Governo, per facilitare il passaggio dalla vecchia normativa, che prevedeva la nullità dell’atto al quale non era stato allegato l’A.P.E., con la nuova che, per la medesima fattispecie, ha previsto la sanzione amministrativa, ha stabilito che, nei casi in cui il contratto stipulato durante la vigenza della vecchia disciplina, debba essere dichiarato nullo, le parti possono, di loro iniziativa, chiedere l'applicazione delle nuove norme e, quindi, assoggettarsi alla sanzione amministrativa corrispondente, sanando, conseguentemente, l'invalidità del contratto, a condizione, però, che non sia già intervenuta, nelle more, una sentenza passata in giudicato, dichiarativa della nullità.

Però, come ho già avuto modo di esporre in un altro post:

  1. non è chiaro come comportarsi con i contratti di locazione di singole unità immobiliari, poiché, da una parte, la sanzione nullità in caso di omessa allegazione è stata eliminata e, dall’altra, il D.L. Piano Destinazione Italia ha esentato questi contratti dallo stesso obbligo di dotazione;
  2. non è altrettanto chiara la modalità con la quale la singola parte di un contratto nullo in virtù della precedente normativa, possa optare per la sanzione amministrativa, nonostante, per esempio, l’altra non voglia accedere alla sanatoria, per non versare alcuna somma e per sciogliere comunque il vincolo contrattuale.

Avvocato Gennaro Marasciuolo

P.S. a breve pubblicherò il testo del D.Lgs. 192/2005, così come modificato dal D.L. 145/2013, Piano Destinazione Italia, convertito, con modifiche, con la L. 9/2014.

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