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Medici specializzati dal 1982 al 1991 il risarcimento danni solo dal 31 dicembre 1982

Il risarcimento danni, o meglio l’indennizzo, spetta solo ai medici, ex specializzandi, iscritti ai corsi iniziati dopo il 31 dicembre 1982.

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Con la pronuncia n. 5275/2014 resa dalla Cassazione Civile, la giurisprudenza in materia si arricchisce di un ulteriore tassello.

La questione riguarda i medici che si sono specializzati antecedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. 257/1991, vale a dire, prima del provvedimento con il quale lo Stato italiano ha recepito la direttiva 82/76/CEE che imponeva agli Stati Membri di riconoscere, ai medici che svolgevano un'attività di formazione, sia a tempo pieno, sia a tempo ridotto, un'adeguata remunerazione.

La direttiva in questione, come qualsiasi altra direttiva comunitaria, prevedeva un termine entro il quale i singoli Stati membri avrebbero dovuto recepirla, vale a dire, nello specifico, il 31 dicembre 1982.

Cosa succede, allora, per i medici che hanno seguito i corsi di specializzazione iniziati prima di questa data? Hanno diritto ad un indennizzo, anche se il corso è terminato dopo il 31 dicembre 1982?

Secondo quanto indicato dalla Corte di Cassazione, i medici ex specializzandi ad essere indennizzabili sono solo quelli iscritti ai corsi di specializzazione iniziati dopo il 31 dicembre 1982 e questo perché gli specializzandi, iscritti ai corsi di specializzazione antecedenti a tale data, hanno frequentato un corso non ancora “fuori legge”,  o meglio, non ancora contrario alla direttiva 82/76/CEE, poiché lo Stato italiano non era diventato ancora inadempiente, rispetto a questa normativa comunitaria.

Secondo la Suprema Corte, dunque, lo Stato sarebbe diventato inadempiente solo dall’1 gennaio 1983 e solo con riferimento ai corsi di specializzazione partiti dopo e non prima, anche se terminati nel 1983 o ancora dopo.

Per i medici ex specializzandi che stavano frequentando già dei corsi di specializzazione iniziati anteriormente non potrà riconoscersi alcun ristoro, perché da una parte, la direttiva 82/76/CEE non ha previsto alcunché per i corsi pendenti e, dall’altra parte, non è comunque possibile far retrodatare l’inadempimento statale a prima dell’ultimo giorno dell’anno 1982.

… e per i medici che hanno incominciato il corso di specializzazione a cavallo del D.Lgs. 257/1991?

Fino ad ora abbiamo visto che, secondo l’attuale giurisprudenza, i medici che hanno frequentato i corsi di specializzazione a cavallo del 31 dicembre 1982, non hanno molte speranze di essere indennizzati, mentre risultano essere più fortunati i medici che avevano  frequentato i corsi iniziati prima del 1991, ma terminati dopo.

La Corte di Cassazione, infatti, con diverse pronunce ha chiarito che per questi ex specializzandi deve essere comunque riconosciuto un indennizzo, poichéla disciplina dettata dalla direttiva 82/76/CEE non ha trovato completa applicazione, nemmeno dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 257/1991 (Cass. Civ. 3279/2013).

Avvocato Gennaro Marasciuolo

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