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Medici specializzati fra il 1982 e il 1991, un tentativo dello Stato per non pagare.

Lo strano caso dell’art. 4, comma 43 della Legge di Stabilità 2012.

In un precedente post ho parlato della questione del mancato e comunque non corretto recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie che riconoscevano ai medici specializzati un’”adeguata remunerazione” e come i medici interessati, vale a dire, quelli che hanno frequentato i corsi di specializzazione fra il 1982 e il 1991, siano riusciti ad ottenere un indennizzo, provocando un grande esborso da parte dello Stato.

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Ho anche spiegato quali sono le ragioni che muovono i nostri parlamentari a promuovere l’adozione di leggi dirette ad arginare il possibile futuro esborso, riconoscendo, comunque, ai medici una cifra inferiore a quella che di solito viene determinata al termine di un giudizio.

Ma i disegni di legge presentati non sono che l’ultimo tentativo, da parte dello Stato, per non pagare quanto effettivamente dovuto o, meglio, per non pagare niente.

Cosa intendo?

Mi riferisco ad una piccola norma inserita, quasi per caso, nella Legge di Stabilità per l’anno 2012 (art. 4, comma 43, L.183/2011), che ha lo scopo di evitare l’avvio di azioni giudiziali volte ad ottenere un risarcimento danni derivante dal mancato recepimento di un direttiva comunitaria.

Non è, dunque, una norma specifica per il solo caso dei medici specializzati, ma ha come obiettivo quello di bloccare qualsiasi azione risarcitoria contro lo Stato, se questo non recepisce, per tempo, un direttiva comunitaria.  

Gli Stati membri dell’Unione Europea sono obbligati a recepire le direttive, poiché queste non trovano immediata applicazione all’interno degli Stati membri, ma è necessario che il singolo Stato membro debba varare delle norme per adattare il proprio ordinamento in base a quanto disposto dalla singola direttiva (artt. 10 e 249 della versione consolidata del Trattato costitutivo della C.E.).

Ogni direttiva indica un termine entro il quale lo Stato deve recepirla. Se lo Stato membro non recepisce nei termini, è inadempiente ed è passibile di sanzione a livello comunitario.

Prima dell’entrata in vigore di questa norma, il cittadino danneggiato poteva chiedere allo Stato un ristoro per i danni subiti a causa del mancato recepimento di una direttiva dell’Unione Europea.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale attualmente prevalente, il termine di prescrizione del diritto al ristoro è decennale e decorre dal giorno in cui lo Stato adempie, poiché è da quel momento che il cittadino può effettivamente esercitare il diritto riconosciuto dalla direttiva.

Questo perché l’inadempimento dello Stato corrisponderebbe ad un illecito permanente, che verrebbe meno solo con l’adozione di una norma di recepimento.

A questa tesi si è aggiunto, però, un correttivo. Così che, anche se vi è un illecito permanente, il termine iniziale coincide con il giorno in cui è ragionevole prevedere che lo Stato non adempierà al proprio obbligo. Ad es. dopo l’entrata in vigore di una norma che recepisce in parte quanto disposto dalla norma comunitaria.

La norma introdotta con la Legge di Stabilità, invece, prevede che:

  1. il termine di prescrizione è di 5 anni. Così chi ha intenzione di far valere il proprio diritto risarcitorio ha la metà del tempo per agire, rispetto al passato;
  2. il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui sarebbe sorto il diritto, se la norma comunitaria fosse stata recepita per tempo.

In questo modo sono stati introdotti dei veri e propri paletti alla tutela giurisdizionale, perché l’inizio del termine di prescrizione, già dimezzato, viene anticipato al giorno in cui si manifesta il fatto dal quale sarebbe sorto il diritto, se la direttiva fosse stata recepita.

Rapportiamo, ora, il tutto al caso dei medici specializzati fra il 1982 e il 1991: se l’art. 4 fosse applicabile anche a loro, il diritto dei medici sarebbe già bello e prescritto alla data del 31 dicembre 1987.

Infatti, per calcolare il termine di prescrizione, si dovrebbero aggiungere 5 anni alla data del 31 dicembre ’82, il termine entro il quale la direttiva 82/76/CEE, che aveva introdotto l’obbligo dell’adeguato compenso per gli specializzandi, doveva essere recepita.

Si potrebbe interpretare anche che i 5 anni decorrano dal giorno in cui il singolo medico ha conseguito il diploma di specializzazione, ma il risultato non cambia: ad oggi sarebbe tutto prescritto.

Il conseguimento del diploma di specializzazione, infatti, costituisce l’elemento fattuale, comprovante la frequenza del corso di specializzazione, che avrebbe fatto sorgere il diritto alla retribuzione, se l'obbligo di retribuzione fosse stato introdotto nei termini concessi per il recepimento della direttiva comunitaria.

In un altro post spiegherò se ad oggi i diritti dei medici specializzati fra il 1982 e il ’91 sono prescritti o meno, per quello che qui interessa, bisogna rispondere a questo interrogativo:

l’art. 4 della Legge di Stabilità per il 2012 si applica ai medici specializzati prima del 1991?

La risposta deve essere necessariamente negativa, poiché la norma in questione, come qualsiasi norma, opera solo per il futuro e non può avere effetto retroattivo (art. 11 Preleggi), se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

Orbene, poiché l’art. 4 non contiene alcuna clausola di retroattività, il suo dispositivo troverà applicazione per i soli danni prodotti dopo l’entrata in vigore della Legge di Stabilità e a condizione che il termine di recepimento della relativa direttiva sia scaduto dopo quest’ultima data.

C’è stato, però, chi ha tentato di giocare la carta dell’art. 4 per i giudizi in corso.

E’ stata infatti, l’Avvocatura di Stato, che in un caso portato innanzi alla Suprema Corte ha eccepito l’applicabilità della prescrizione quinquennale del diritto dei medici, facendo leva proprio sul contenuto della norma in questione.

Ma la Corte di Cassazione, con la sentenza 8 febbraio 2012, n. 1850, ha sposato la tesi della non retroattività.

Il termine di prescrizione per esperire l’azione di ristoro da parte dei medici specializzati fra il 1982 e il 1991 è dunque di 10 anni .

Avv. Gennaro Marasciuolo

Per chi volesse approfondire, qui di seguito i link alla sentenza Cass. 1850/12 per esteso ed alle norme citate. Gli stessi link sono raggiungibili tramite il corpo del post.

Files:
Art. 11 delle Preleggi 26-08-2013 118.74 KB

Art. 4, comma 43 della Legge di Stabilit per l'anno 2012 26-08-2013 120.84 KB

Cass. 1850 12 art. 4 comma 43 Legge Stabilità 2012 applicabile solo per il futuro 26-08-2013 165.87 KB

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