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Nessuna sanzione per le Srls che non indicano l'ammontare del proprio capitale sociale

Oggi, più che mai, è opportuno controllare l'ammontare del capitale sociale effettivamente versato, quando si ha a che fare con una Srl.

La conoscenza dell'ammontare del capitale sociale effettivamente versato può rappresentare un indice di valutazione di una società e dei suoi soci.

Chi tratta con una Srl Semplificata è già consapevole che la società ha un capitale sociale inferiore ai canonici 10.000 Euro e che, molto probabilmente, si tratta di un'attività commerciale nella sua fase di “start up”.

Nonostante ciò, l'art. 2463 – bis c.c. prevede che “la denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versatodevono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico”.

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I medesimi obblighi che precedono erano stati già introdotti per le società di capitali in genere, con la modifica dell'art. 2250 c.c., che al secondo comma prescrive: “il capitale delle società … a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio”.

E' evidente che entrambe le norme prese in considerazione tutelano i terzi, mettendoli nella condizione di conoscere la consistenza patrimoniale, almeno in via presuntiva, delle società.

Ecco perchè l'art. 2630 c.c. punisce la violazione dell'art. 2250 c.c. con una sanzione amministrativa da 103 Euro a 1.032 Euro.

Quest'ultima norma, però, non può trovare applicazione nei confronti di coloro che non rispettano l'obbligo di informazione di cui all'art. 2463 – bis c.c. in materia di Srls, atteso che le norme che introducono sanzioni amministrative non possono essere oggetto di interpretazione analogica o estensiva.

L'art. 2630 c.c., infatti, contempla solo le Srl ordinarie, ma non il nuovo modello societario, escludendo, di tal fatta, la sua applicazione nei casi concernenti quest'ultima società.

Il Governo, prima e il Parlamento, dopo, avrebbero potuto, con il loro recente intervento, colmare questa lacuna e rendere così uniforme la tutela nei confronti di terzi, ma nonostante abbiano inciso sulla struttura delle Srls, come ho già spiegato in un precedente post, nulla hanno previsto a tal riguardo.

Ai terzi, quindi, non resta, per il momento, che attivarsi con la solita e cara visura camerale o raccogliendo informazioni fra gli operatori del settore, atteso che, come è ragionevole che accada, un obbligo non sanzionato raramente viene spontaneamente adempiuto.

Avvocato Gennaro Marasciuolo

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