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Per costituire una Srl non è più necessario aprire il conto corrente.

Il Decreto Lavoro, il D.L. 76/13 (convertito con la Legge 99/2013) ha eliminato l'obbligo dell'apertura dell'apposito conto corrente da parte dei soci che intendono costituire una Srl.

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L'intento del precedenteGoverno, condiviso da quello attuale è chiaro: creare nuovi posti di lavoro.

Per raggiungere questo obiettivo, hanno ritenuto opportuno introdurre nuovi modelli societari che limitassero la responsabilità dei soci alla quota di partecipazione al capitale sociale, senza, però, raggiungere la soglia minima di 10.000 Euro, prevista per le società a responsabilità limitata.

In questo modo, si auspica, che chiunque voglia intraprendere un'attività, allettato dalla possibilità di giovarsi della netta separazione del proprio patrimonio, rispetto a quello della società a costituirsi, scelga di scendere in campo e crei, conseguentemente, nuovi posti di lavoro.

In un precedente post ho parlato della restaurata Srls, della scomparsa della Srlcr o della sua rinascita come Srl “ordinaria” con capitale ridotto, oggi intendo, invece, parlare di un'altra modifica apportata dal Decreto Lavoro di cui, però, francamente, non comprendo l'attinenza con il fine di creare nuovi posti di lavoro e che, invece, creerà grosse difficoltà a soci, ad amministratori e, persino agli impiegati di banca.

Mi riferisco all'art. 9, coma 15 - bis del D.L. Lavoro che, modificando l'art. 2464 c.c., hastabilito che, alla sottoscrizione dell'atto costituivo della Srl, il 25% dei conferimenti in denaro non debba essere versato non più presso una banca, bensì all'organo amministrativo nominato nello stesso atto costituivo.

Questa modifica non ha la funzione di completare la riforma delle cc.dd. Srl “ordinarie” a capitale ridotto, poiché l'art. 2463 c.c., così come modificato dal Decreto Lavoro, già prevede che la quota del singolo socio, che può essere solo in denaro, debba essere conferita nelle mani degli amministratori designati.

Sembra giusto, infatti, che se il capitale sociale previsto dai soci non giustifichi il costo di un conto corrente ad hoc, questi possano essere esonerati dalla relativa apertura.

Ma la scelta di rimuovere l'obbligo di versare i conferimenti presso una banca per le Srl ordinarie, appare superfluo oltre che fonte di disagi.

In primo luogo, sarà opportuno che i soci, già prima della sottoscrizione dell'atto costitutivo, abbiano individuato gli amministratori della nuova società e che quest'ultimi abbiano accettato preventivamente l'incarico, poichè dovranno necessariamente presentarsi al momento delle firme, per ricevere i conferimenti in denaro.

Il versamento del conferimento in denaro, però, renderà obbligatorio, quasi sicuramente, l'apertura di un conto corrente, stante il limite dell'uso del contante attualmente vigente (€ 1.000,00), rendendo più complicata, la costituzione della nuova Srl, poiché: se la Srl non si costituisce, non è possibile aprire un conto corrente a suo nome o nominare un amministratore, che possa sottoscrivere il relativo contratto; se, però, non viene aperto un conto corrente prima della costituzione della Srl, non è possibile completare la sua costituzione, non potendo accettare i conferimenti in denaro.

Sembra un cane che si ricorre la coda!

Molto probabilmente i soci dovranno aprire un conto corrente intestato alla “costituenda società”, vincolando, nello stesso, le somme che rappresentano i conferimenti.

Come a solito, la soluzione verrà dalla pratica, con una generosa dose di buona volontà da parte degli impiegati di banca.

Per il momento, in attesa di verificare se la norma qui in commento abbia contribuito a creare dei nuovi posti di lavoro, ritengo (ironicamente) opportuno che per la stipula dell'atto costitutivo, soci, notaio e nominandi amministratori si rechino direttamente in banca, così da rendere contestuali la nascita della nuova Srl, l'apertura del conto corrente e il versamento dei conferimenti in denaro.

Staremo a vedere.

Avv. Gennaro Marasciuolo

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