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Avvocato Gennaro Marasciuolo - Gennaro Marasciuolo

Gennaro Marasciuolo

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La nuova nullità del contratto di locazione: LE 2 NULLITA' DELL'ART. 13

Il Legislatore, per colpire i locatori “furbetti”, che non dichiarano in tutto o in parte il reddito percepito dalla locazione, ha escogitato un vero e proprio sistema di nullità del contratto.

Ho già trattato delle modifiche apportate all'art. 13, L. 431/98 dalla Legge di Stabilità per l'anno 2016 (Legge 208/2015); del destino dei contratti di locazione ad uso abitativo emersi per effetto della normativa in materia di cedolare secca e, nell'ultimo post, dei nuovi obblighi che gravano esclusivamente sul locatore: con questo post fornisco qualche chiarimento sulle modifiche apportate al sistema delle nullità.

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La nuova nullità del contratto di locazione: OBBLIGHI DEL LOCATORE

Nell'eterna ricorsa Stato – evasori, il Legislatore affila le armi contro i contratti di locazione ad uso abitativo siglati in spregio alle norme fiscali, modificando, con il comma 59 dell'art.1 della Legge di Stabilità per l'anno 2016 (Legge 208/2015), l'art. 13 della Legge 431/1998.

Ho già parlato del comma 59 e della regolamentazione dei rapporti “in nero” che erano emersi per effetto dei commi 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011; con questo post e con un altro a seguire, esaminerò le altre novità introdotte in materia di contratto di locazione e, in particolare, della nuova nullità che li colpisce in caso di mancata registrazione.

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