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Avvocato Gennaro Marasciuolo - Gennaro Marasciuolo

Gennaro Marasciuolo

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Il Rent to buy e la clausola della discordia

Il rent to buy, il contratto che permette a chi ha in godimento un immobile, di diventarne il proprietario, ha subito un ulteriore ritocco, che ha ridotto, ancora di più, l'autonomia delle parti.

Il Governo lo aveva disciplinato con l'art. 23 del c.d. Decreto Sblocca Italia, il D.L. 132/14 e, ora, con la Legge di conversione, L. 164/2014, il Parlamento ci ha messo il suo zampino, introducendo l'obbligo di inserimento di una clausola che causerà non qualche problema, da prima, interpretativo e, poi, applicativo.

L'obbligo della clausola della “discordia” è contenuto nel neo aggiunto comma 1 bis dell'art. 23, D.L. 132/2014, che impone alle parti di stabilire la quota dei canoni imputata a corrispettivo, che il proprietario – concedente, deve restituire nel caso in cui il conduttore – acquirente decida di non esercitare il proprio diritto di acquistare l'immobile entro il termine stabilito.

Il nocciolo della questione è: l'inserimento di questa clausola è effettivamente obbligatorio? Se diamo una risposta positiva, quali sono le conseguenze?

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La negoziazione assistita e l'accordo innanzi al Sindaco accelerano la separazione e il divorzio

L'ennesima (mini) riforma del giudizio civile porta una ventata di novità anche in materia di separazione e di divorzio (D.L. 132/2014, convertito con la Legge 1662/2014).

Si tratta di modifiche per lo più di carattere processuale, quindi, per rassicurare chi nutriva speranze: il divorzio breve non è stato ancora introdotto!

Quello che è stato, invece, introdotto è la possibilità che l'accordo di separazione o di divorzio, firmato con l'ausilio di avvocati abbia la stessa efficacia di una sentenza, oltre che la possibilità di firmare lo stesso accordo innanzi al sindaco, ma solo a determinate condizioni.

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Responsabilità medica: Milano è per i medici, Brindisi no!

In questi giorni si è riaccesa la discussione sul tipo di responsabilità astrattamente imputabile al medico qualora incorre in un errore.

Complici di questo ritorno di fiamma, forse mai assopito, sono due sentenze, la prima del Tribunale di Milano e la seconda del Tribunale di Brindisi, che interpretano in maniera diametralmente opposta fra loro l'art. 3, primo comma della Legge 189/2012, la c.d. Legge Balduzzi.

Secondo il Tribunale di Milano, tale normativa imputerebbe ai medici, che non stipulano alcun contratto con i pazienti, la responsabilità di tipo extracontrattuale (o aquiliana), mentre per il Tribunale di Brindisi, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione sin dal 1999, permarrebbe la responsabilità di tipo contrattuale, facendo riferimento al concetto di “contatto sociale”.

Il pomo della discordia, quindi, è rappresentato proprio dall'art. 3, primo comma della Legge Balduzzi che, andando ad escludere la responsabilità penale dell'esercenti la professione sanitaria in caso di colpa lieve, ha comunque fatto salvo, in questa ipotesi, la possibilità per il danneggiato di agire in giudizio, in virtù dell'art. 2043 c.c., norma cardine della responsabilità extracontrattuale.

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