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Sconto del 30% per chi paga la multa entro 5 giorni

E’ il 16 di agosto, fa caldo e come al solito mi tocca lavorare. Non si può mai staccare la spina completamente. Perché? Nonostante il periodo di ferie, c’è sempre qualcosa di nuovo all’orizzonte.

Infatti, è’in corso di pubblicazione la legge di conversione del Decreto del Fare o, meglio, del Decreto Legge 69/2013, recante “disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, che, fra l’altro, ha introdotto alcune modifiche al Codice della Strada.

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Vediamole in estrema sintesi:

  • utilizzo di strumenti di pagamento elettronico;
  • riduzione della cauzione dovuta dal conducente professionale che, nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose, commette determinate violazioni;
  • emanazione di un decreto interministeriale contente procedure per la notifica dei verbali tramite P.E.C., senza spese per il destinatario;
  • modifica delle norme sull’omologazione e abilitazione di macchine agricole;
  • riduzione del 30% di molte sanzioni amministrative.

Con molta probabilità è quest’ultima la novità che ha attirato l’attenzione dei media.

Vediamo, quindi, in che cosa consiste lo SCONTO del 30%.

Secondo il restaurato art. 202 del Codice della Strada, la sanzione amministrativa, irrogata al minimo fissato dalle singole norme, viene ridotta del 30%, o meglio “autoridotta”, se viene pagata entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di contestazione, tranne se la violazione prevede la sanzione accessoria della confisca del veicolo e la sospensione della patente di guida.

Purtroppo l’art. 20 del Decreto del Fare non è molto preciso e non prevede altre ipotesi.

Prima fra tutti, la revoca della patente.

L’art. 20 parla solo dei casi di confisca del veicolo e di sospensione della patente, ma non fa alcuna menzione al caso più grave della revoca della patente, così che, allo stato, è possibile applicare lo sconto anche ai casi di revoca.

Se si risale alla volontà del legislatore, si dovrebbe estendere l‘inapplicabilità dello sconto anche ai casi di revoca della patente, ma questo non è certo possibile, poiché siamo in materia di sanzioni amministrative ove non è consentito far ricorso ad interpretazioni estensive o analogiche.

Altra ipotesi non prevista dalla novella è il preavviso di sosta, vale a dire il verbale di cortesia, il foglietto variopinto che viene lasciato sotto il tergicristallo dell’autovettura.

Il preavviso non ha efficacia di notifica del verbale. Il verbale vero e proprio verrà notificato in un secondo momento, dopo che l’Autorità competente risale al nominativo del proprietario.

E’, quindi, ben possibile interpretare che i 5 giorni per lo sconto decorrano dal giorno di notifica del verbale e non dal giorno di ritrovamento del preavviso.

Fino a quando, però, non sarà adottato un provvedimento chiarificatore, è consigliabile pagare nei 5 giorni successivi alla data indicata nel preavviso.

Mancando norme transitorie, poi, il Ministero dell’Interno con una circolare, ha chiarito che è ammesso al beneficio chi può ancora effettuare il pagamento in misura agevolata alla data di entrata in vigore della legge di conversione, a condizione, però, che non siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica.

Altra questione attiene agli arrotondamenti al disotto o al disopra dell’euro.

Gli arrotondamenti all’euro, a ben guardare, non possono applicarsi alla sanzione amministrativa scontata del 30%, perché la norma sull’arrotondamento, l’art. 195 del Codice della Strada, riguarda l’aggiornamento biennale delle sanzioni in virtù degli indici Istat, norma, comunque, non richiamata dalla norma che ha introdotto lo sconto.

Conseguentemente, si dovrà pagare al centesimo, per non correre il rischio di vedersi recapitare una richiesta di pagamento per il valore complessivo della sanzione amministrativa o, peggio, rideterminata sul valore effettivo della sanzione, calcolata non sulla c.d. misura ridotta.

Consentitemi, a questo punto, una piccola critica.

Se da una parte, in un periodo di crisi, come quello che stiamo vivendo, si cerca di agevolare il trasgressore, dall’altra parte, mi sembra che lo sconto del 30%, oltre ad aver avuto un buon effetto mediatico, debba essere inteso come l’ennesimo provvedimento per far cassa più facilmente e per ridurre ulteriormente il contenzioso afferente l’impugnazione delle sanzioni amministrative (volgarmente, “le multe”), per violazione del Codice della Strada.

Per chi volesse approfondire, può trovare sul sito dell’A.S.A.P.S., la Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12/08/2013, che contiene molti chiarimenti, oltre ad un estratto della nuova norma ed a una TABELLA con gli IMPORTI delle sanzioni, SCONTATI del 30%.

Avv. Gennaro Marasciuolo

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