Menu

Cosa è il gratuito patrocinio?

DOWNLOAD PODCAST (tasto destro e "Salva destinazione con nome...")

Il gratuito patrocinio consente a chi è definito non abbiente, vale a dire, a colui che ha un reddito annuo inferiore ad10.766,33 di essere difeso gratuitamente in un giudizio, così che non paghi il compenso dell’avvocato, come alcune spese del giudizio.

 

Un piccolo consiglio, prima di continuare: quando un post o un articolo (tradizionale) parla di limiti di reddito, controllate sempre che quei valori siano aggiornati ed ancora in vigore, verificando la data del post e/o confrontando quanto letto con la fonte dell’informazione (la legge o il regolamento ministeriale).

 

Il gratuito patrocinio non copre l’attività stragiudiziale, quindi, ad es., se prima del giudizio, tramite l’intervento del proprio avvocato, si raggiunge un accordo con controparte (continuando con l’es., si viene pagati prima del giudizio), il compenso dell’avvocato non è garantito dallo Stato. Ciò non esclude che preventivamente, al momento del conferimento dell’incarico, avvocato e cliente possano accordarsi sul compenso nell’ipotesi in cui si raggiunga un accordo stragiudiziale con la controparte.

 

Il gratuito patrocinio copre:

-          i processi penali;

-          i processi amministrativi;

-          i processi contabili;

-          i processi tributari;

-          i processi civili (compreso i procedimenti di separazione e di divorzio).

 

Quella che segue è una piccola guida, non esaustiva, sul gratuito patrocinio per il solo processo civile.

 

Chi ha diritto?

* i cittadini italiani e degli altri Stati appartenenti all'Unione Europea;

* gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del

rapporto o del verificarsi del fatto oggetto del processo da instaurare;

* gli apolidi (chi non ha alcuna cittadinanza);

* gli enti o associazioni no profit, vale a dire, che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

 

Condizioni reddituali

 

E’ possibile usufruire del gratuito patrocinio da parte di colui che possiede un reddito non superiore ad € 10.766,33 (l’importo viene aggiornato ogni 2 anni).

Tale condizione deve sussistere al momento della presentazione della domanda e deve permanere per tutta la durata del processo.

 

Questo vale se l’interessato vive da solo.

 

Se, invece, l’interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi.

Deve essere sommato anche il reddito dei conviventi non parenti (ad es. una coppia non sposata).

 

Se, ancora, la causa riguarda diritti della personalità o interessi confliggenti con quelli degli altri componenti del nucleo familiare (o degli altri conviventi), il reddito dell’interessato non si somma con quello degli altri familiari (o conviventi).

E’ il classico caso dei giudizi di separazione, laddove il coniuge senza reddito può chiedere l’ammissione al gratuito patrocinio, nonostante l’altro coniuge sia ricco, poiché la causa di separazione (sia essa giudiziale che consensuale), presuppone un conflitto fra i due coniugi e, quindi, non è necessario sommare i redditi dei coniugi, anche se conviventi.

 

I redditi che devono essere presi in considerazione per il gratuito patrocinio sono:

-          tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell’ultimo anno (es. retribuzione per il lavoratore dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo, ecc);

-          tutti i redditi esenti dall’Irpef (es. pensione di guerra, indennità d’accompagnamento, ecc.);

-          tutti i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;

-          tutte le somme che l’interessato percepisce a titolo di liberalità (gratuitamente) ma in modo continuativo da familiari non conviventi e da terzi.

 

 

Come si trova l’avvocato che è abilitato al gratuito patrocinio?

 

Ai metodi classici per trovare un avvocato (passa parola, blog, siti specializzati), è possibile aggiungere il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della propria zona. Nella maggior parte dei casi, si trova del personale competente o un avvocato preposto (sportello per il cittadino) che chiarirà ogni dubbio e indicherà quali avvocati sono abilitati e per quale materia.

La maggior parte dei Consigli degli Ordini sono dotati di un sito internet dove è possibile trovare un’apposita sezione con l’elenco di tutti gli avvocati iscritti al quel consiglio ed abilitati al patrocinio a spese dello Stato.

E’ possibile scegliere e conferire l’incarico solo ad un avvocato!

 

 

Come si compila la domanda?

 

Di solito, nei siti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati, è possibile trovare anche la domanda da compilare, nonché tutte le spiegazioni del caso (documenti da allegare etc.).

L’interessato può compilare autonomamente la domanda, ma la firma deve essere autenticata dal funzionario che riceve la domanda o dall’avvocato.

 

La domanda di ammissione al gratuito patrocinio, per i giudizi civili, si presenta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:

* luogo dove ha sede il Magistrato davanti al quale è in corso il processo o dove lo stesso deve essere incardinato (incominciato);

* luogo dove ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

 

 

Efficacia della domanda.

 

Gli effetti della domanda decorrono dal giorno della sua presentazione.

Non è consentito chiedere il beneficio dopo la conclusione del giudizio.

Se il giudizio è già in corso, l’ammissione e, quindi, il gratuito patrocinio coprono tutte le attività giudiziali che verranno compiute da quel momento in poi, ma non per quelle già espletate.

 

 

Obblighi dell’ammesso.

 

Entro 30 giorni dallo scadere di ogni anno, dal giorno di ammissione al gratuito patrocinio e, comunque, fino alla conclusione del processo, l’interessato ha l’obbligo di presentare al competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ogni eventuale variazione del reddito avvenuta nell'anno trascorso.

Per ulteriori informazioni, vi consiglio una guida che, personalmente, ritengo molto esaustiva, del sito www.avvocatogratis.com.

Altri link:

 http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_2.wp

 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/02113dla.htm

 http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/area-avvocati/patrocinio-a-spese-dello-stato/articolo6326.html

Multimedia

Lascia un commento

Torna in alto