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Con la Negoziazione assistita il divorzio è ancora più breve

Con la negoziazione assistita il divorzio breve recentemente approvato, subisce un'ulteriore accelerazione, perchè i coniugi non sono costretti a passare dal Tribunale e dalle sue croniche lungaggini.

Vediamo perchè!

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La negoziazione assistita

Oggi ci si può separare, divorziare o si possono modificare le condizioni di separazione o di divorzio, non solo andando in Tribunale, ma anche rivolgendosi al proprio legale o, ancora, più semplicemente, andando in Comune (anche se a determinate e stringenti condizioni).

Questo è possibile grazie alla negoziazione assistita introdotta dal D.L. 132/2014, così come convertito nella L. 162/2014.

Come ho già avuto modo di descrivere, se marito e moglie sono d'accordo, possono recarsi,ognuno dal proprio legale e stipulare, di comune accordo, una convenzione di negoziazione assistita.

Dopo, la convenzione viene portata dagli avvocati alla competente Procura della Repubblica che:

1) potrà autorizzare la convenzione, se non ci sono figli minori o figli maggiorenni non autosufficienti o, ancora, figli con gravi handicap;

2) potrà concedere il proprio nulla osta, dopo aver verificato che l'accordo risponde all'interesse dei figli; in quest'ultimo caso,però, il Procuratore della Repubblica, se nega il nulla osta, rimanderà la decisione al Presidente del Tribunale.

Se, poi, i coniugi non hanno figli (o sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti) e non devono disciplinare alcun trasferimento patrimoniale (es. immobili), potranno rivolgersi al sindaco.

Questi, o meglio, l'Ufficiale di Stato Civile, recepirà l'accordo, invitando i coniugi a ritornare dopo minimo 30 giorni, per la conferma dell'accordo.

In ogni caso, i coniugi avranno una convenzione che sostituirà in tutto e per tutto il provvedimento del Tribunale.

Il divorzio breve

Sia la negoziazione assistita che il divorzio breve perseguono il fine di accelerare l'iter che porta alla separazione dei coniugi e, quindi, al loro divorzio, snellendo anche il lavoro dei Tribunali.

Con il divorzio breve, per dirsi definitivamente addio, i coniugi non dovranno più aspettare 3 anni, bensì 6 mesi che, in caso di convenzione di negoziazione assistita, decorreranno:

a) dal giorno in cui i coniugi hanno sottoscritto la convenzione di separazione con la negoziazione assistita innanzi i propri avvocati o

b) dal giorno in cui hanno sottoscritto l'accordo di separazione innanzi l'Ufficiale di Stato Civile e non dal giorno della conferma dello stesso accordo effettuata, dopo minimo 30 giorni (circolare Ministero degli Interni n. 19/2014).

E' questo quanto indicato dall'art. 12, comma quarto del D.L. 132/2014, che ha modificato l'art. 3 della L. 898/1970 (c.d. Legge sul Divorzio), articolo che verrà ulteriormente modificato dall'emananda legge sul divorzio breve.

In ogni caso, quindi, si corre il rischio di separarsi e di divorziare entro l'anno, con buona pace dei più bei propositi di un matrimonio felice, prospero e duraturo.

Avvocato Gennaro Marasciuolo del Foro di Trani

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