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3 consigli per i medici: cosa fare dopo la richiesta di risarcimento danni

Dopo tanti post presenti in rete che spiegano ai pazienti cosa fare nei casi di malpractice: un post per i medici, per evitare di subire passivamente!

E' quasi inevitabile: almeno una volta nella sua vita professionale, il medico proverà l'ebbrezza di ricevere una richiesta di risarcimento danni da parte di un suo ex paziente o, peggio, un avviso di garanzia che lo informa di essere sottoposto ad indagini penali (o altro ancora).

E' un dato di fatto: l'alleanza terapeutica è andata a farsi friggere!

Cosa fare? Inveire contro il paziente?

No, non serve a nulla, se non a sfogarsi!

E' necessario, invece, mantenere la calma per essere lucidi ed affrontare la situazione, anche con l'ausilio di questi 3 consigli.

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1) RACCOLTA DATI

La calma e la lucidità sono dei requisiti utili non solo a vivere meglio, ma si rivelano dei preziosi alleati che consentiranno di ricostruire l'evento storico, in modo più oggettivo possibile, facendo molta attenzione ai particolari.

Non si tratta, quindi, di risalire solo alla data di ricovero, alla diagnosi di ingresso, alla terapia praticata, etc., ma di scendere più nel dettaglio, ricordandosi, ad esempio, con chi si è parlato, quali erano i parenti presenti durante la degenza del paziente, chi ha materialmente raccolto il consenso informato, quanti medici hanno avuto contatto con il paziente e per quale motivo, quali sono state le linee guida applicate e il loro contenuto.

Potrebbe sembrare paranoico, ma i risultati di questa ricostruzione, se ben utilizzati, potrebbero cambiare le sorti del futuro giudizio.

Non deve spaventare!

In questa fase preliminare è opportuno procedere proprio in vista di un giudizio e ideare, sin da subito, una strategia difensiva.

Nella maggior parte dei casi (per non dire la quasi totalità) il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede di mediazione fallisce, sortendo il solo effetto di procrastinare l'inevitabile causa: quindi, tanto vale, ragionare in vista del giudizio.

In questo modo verranno identificati subito i possibili testimoni e, cosa più importante, comprendere il grado della colpa astrattamente riconducibile alla propria condotta.

Oggi, infatti, dopo la Legge Balduzzi e specialmente in campo penale, la differenza fra colpa lieve e colpa grave può fare la differenza fra una pronuncia di assoluzione o meno.

2) RIVOLGERSI AD UN AVVOCATO

Sembrerà autoreferenziale, ma il secondo consiglio è proprio rivolgersi ad un Avvocato.

Il fai da te è caldamente sconsigliato!

Bisogna incominciare con il piede giusto, poiché modificare la strategia difensiva non è opportuno: i cambiamenti di rotta evidenziano solo delle contraddizioni che nuocciono alla difesa.

Di solito, specialmente in ambito ospedaliero, il medico deve dare conto del proprio operato alla direzione sanitaria, la quale dopo aver ricevuto anche lei la lettera di costituzione in mora dal paziente, gli chiederà lumi sull'accaduto.

Senza contare, poi, la possibilità non remota che l'ospedale agisca nei confronti del medico in rivalsa, dopo aver risarcito il paziente.

E', quindi, imprescindibile la consulenza di un professionista, per predisporre con lui una strategia difensiva per:

a) rispondere alle richieste di informazioni rivolte dalla direzione sanitaria (indipendentemente dal tipo di struttura, pubblica o privata);

b) rispondere alle richieste risarcitorie avanzate dall'ex paziente;

c) predisporre eventuali memorie difensive (in sede penale);

d) notiziare o meglio dare avviso alla propria compagnia di assicurazione della richiesta danni o dell'avviso di garanzia ovvero di ogni altro atto civile o penale.

3) INVIARE L'AVVISO DI SINISTRO ALL'ASSICURAZIONE NEI TERMINI

E' questo il terzo consiglio: avvisare la propria assicurazione che copre il rischio per la responsabilità verso terzi.

Bisogna notiziare l'assicurazione del sinistro, vale a dire, quando si verifica l'evento o della richiesta di risarcimento ovvero della richiesta di informazione da parte della Direzione Sanitaria o del ricevimento di ogni atto di natura penale (avviso di garanzia, avviso chiusura indagini, avviso dell'espletamento dell'atto irripetibile etc.).

E' necessario agire in tempi brevi, poiché secondo quanto prescritto dall'art. 1913 c.c. l'assicurato deve avvisare la propria compagnia entro 3 giorni:

* dalla data del sinistro o

* da quando si è avuto conoscenza del sinistro,

praticamente dal giorno in cui si è avuta la notizia della richiesta risarcitoria o dell'avviso di garanzia o di ogni altro atto dal quale è possibile evincere la pretesa del paziente dell'avvio del procedimento penale.

Di solito questi eventi vengono indicati nelle condizioni di polizza, quindi, è sempre preferibile avere il contratto di assicurazione a portata di mano e rileggerlo all'occorrenza, non affidandosi esclusivamente ai ricordi.

Non bisogna sottovalutare questo passaggio, poiché il mancato avviso può comportare l'inoperatività della polizza o ridurre la sua operatività (art. 1915 c.c.).

E' questo, infatti, il contenuto delle eccezioni che di solito le compagnie di assicurazione sollevano per non pagare, per non garantire il medico, esponendolo, in prima persona e con il suo patrimonio personale, in balia delle richieste dell'ex paziente, nonostante abbia pagato puntualmente premi, non certo a buon mercato!

Ricordiamoci che le assicurazioni non sono degli enti di beneficenza e meno risarciscono, più alto sarà il loro guadagno.

Mi auguro che i medici che sono arrivati fin qui nella lettura del post non ricevano mai una richiesta di risarcimento danni, ma se l'hanno ricevuta, trovino questi 3 consigli utili.

Avvocato Gennaro Marasciuolo del Foro di Trani

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