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Responsabilità medica: l'ospedale che risarcisce non può recuperare tutte le somme dal medico

Il Tribunale di Milano torna a fare da apripista nel campo della responsabilità medica e lo fa con una sentenza che potrà essere utilizzata dai medici, quando la struttura ospedaliera agisce nei loro confronti per la rivalsa, per il recupero delle somme pagate al paziente.

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Il caso

Un paziente si reca presso una clinica privata per la correzione della miopia ad entrambi gli occhi.

Dopo il primo intervento all'occhio destro conclusosi positivamente, il paziente torna in ospedale, ma l'anestesista gli procura una perforazione al bulbo oculare dell'occhio sinistro.

Il paziente, quindi, conviene in giudizio la sola struttura ospedaliera per ottenere il risarcimento dei danni.

Quest'ultima, dal canto suo, ritenendo di non essere responsabile, chiama in causa il medico anestesista, in modo tale che la garantisca in caso di condanna, costringendolo a pagare al suo posto.

La sentenza del Tribunale di Milano

Il Giudice meneghino, da prima, ha ripercorso i propri passi e, nonostante quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in caso di malpractice medica, ha ribadito che nei confronti del paziente, risponde:

1) la struttura ospedaliera (pubblica o privata) a titolo di responsabilità contrattuale, per effetto della conclusione del c.d. “contratto di spedalità” (artt. 1218, 1228 c.c.);

2) il medico ospedaliero a titolo di responsabilità extracontrattuale, così come stabilito dall'art. 3 della Legge Balduzzi (art. 2043 c.c.).

In questo modo entrambi i soggetti sono responsabili verso il paziente.

Il caso portato all'attenzione del Tribunale di Milano, però, è differente, perchè il medico doveva rispondere solo nei confronti della clinica, l'unica effettiva destinataria delle richieste risarcitorie del paziente.

Il Tribunale, vista la richiesta di rivalsa avanzata dalla clinica in caso di sua condanna, nei confronti del medico, ha ritenuto applicabile l'art. 2055 c.c. che:

1) fa sorgere il vincolo di solidarietà fra tutti coloro che hanno concorso a causare il danno; così che il danneggiato può rivolgersi ad uno solo dei debitori – danneggianti e farsi pagare l'intero risarcimento;

2) riconosce la possibilità al debitore – danneggiante che ha pagato l'intero, di rivalersi sugli altri, i quali risponderanno in proporzione al grado della propria colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate;

3) nel caso in cui sia esercitata l'azione di regresso e sia dubbio il grado delle singole colpe, queste si presumono uguali.

Secondo questa norma, dunque, la domanda svolta dalla clinica verso il medico era fondata, ma non al 100%.

Il Tribunale di Milano, infatti, precisa che il medico non può essere condannato a rifondere alla clinica tutte le somme, fino all'ultimo centesimo, che questa pagherà al paziente – danneggiato perchè:

a) in applicazione dell'art. 2055 c.c. è necessario graduare le colpe dei singoli danneggiantidebitori e in corso del giudizio era emerso che ad errare non era stato solo l'anestesista, bensì anche altri medici che avevano richiesto quel tipo di anestesia (non consona al caso) e non l'avevano somministrata in prima persona. Di conseguenza la responsabilità concorrente della clinica imponeva un regresso solo proporzionale al grado della colpa e dei danni conseguenti;

b) non è possibile far ricadere sul medico il rischio di impresa che grava sulla clinica, la quale, pubblica o privata che sia, deve assumersi le proprie responsabilità, anche dal punto di vista imprenditoriale.

L'azione di regresso ente ospedaliero – medico è, dunque, possibile, ma non per l'intera somma versata al paziente.

Avv. Gennaro Marasciuolo del Foro di Trani

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