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Divorzio Breve: ecco le novità

Mi scuso con chi mi segue: anche Io ho commentato un testo che non corrisponde a quello effettivamente approvato definitivamente dalla Camera!

Complice la non facile navigazione e consultazione nei siti istituzionali, solo dopo molte ricerche, sono riuscito a trovare il testo della proposta di legge trasmessa dal Senato alla Camera ed approvata da quest'ultimo ramo del Parlamento.

Ecco quindi le effettive novità sul divorzio breve!!

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1) Per divorziare non dovranno più passare 3 anni dalla celebrazione dell'udienza presidenziale, bensì 12 mesi per la separazione giudiziale e 6 mesi per la separazione consensuale, a condizione, però, che il provvedimento che dichiara la separazione sia passato in giudicato, vale a dire, non sia più impugnabile.

Il giorno dal quale incominciare a contare la decorrenza dei 12 mesi e dei 6 mesi è sempre l'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, udienza prevista sia per i procedimenti di separazione giudiziale che per quelli di separazione consensuale.

Vi ricordate? Avevo cantato vittoria in favore di una ulteriore accelerata verso il divorzio!

Ma non è così!

E' vero, da 3 anni, si passa, a 12 mesi e 6 mesi e questo indipendentemente dalla presenza di figli minori o di altre condizioni, ma il termine, non decorrendo più dalla notifica del ricorso o dal suo deposito (come prevedeva il testo originario), comporterà un ritardo, in media, di 5/6 mesi, poiché è questo il lasso di tempo che decorre, di solito, dalla data di deposito del ricorso per separazione e la data di celebrazione dell'udienza presidenziale.

Infatti, prendendo ad esempio la separazione giudiziale: prima si deposita il ricorso, poi lo si notifica con il decreto di fissazione dell'udienza presidenziale all'altro coniuge e solo dopo (5/6 mesi dal deposito del ricorso), quest'ultima udienza viene celebrata!

L'unica nota positiva è che il termine di 6 mesi, per la separazione consensuale, vale anche se il giudizio era nato, in origine, come separazione giudiziale e si sia proceduto, in corso di causa, a cambiare il rito, per effetto dell'accordo fra i coniugi.

2) Sparisce ogni modifica all'art. 189 Disposizioni Transitorie c.p.c.

Questo articolo rimane invariato, poiché il testo approvato non apporta più alcuna modifica.

Il provvedimento che viene adottato in seno alla separazione giudiziale, dal Presidente del Tribunale, a seguito dell'udienza di comparizione dei coniugi, non perderà più efficacia per effetto del ricorso di divorzio.

Avvocato Gennaro Marasciuolo del Foro di Trani

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