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Pillola n. 1 - Progetto di legge sulla responsabilità medica - Scopo e finalità della norma

Non è ancora legge, ma il progetto di legge in materia di responsabilità sanitaria denominato “Gelli” (dal nome del suo relatore alla Camera dei Deputati), fa già parlare di se, poiché, percorrendo il solco già tracciato dalla c.d. Legge Balduzzi, cerca di riequilibrare il rapporto medico – paziente.

Svolgerò una panoramica sulla nuova disciplina, alla luce della proposta di legge approvata alla Camera e trasmessa al Senato (ddl 2224 del Senato).

L'idea è quella di proporre delle “pillole” senza alcuna presunzione di esaustività: gli argomenti da trattare sono molti e involgono diversi campi del diritto, senza contare che si tratta di un testo legislativo non ancora definitivo.

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Lo scopo del ddl Gelli

La finalità perseguita dal progetto di legge Gelli è certamente quella di garantire la sicurezza delle cure attraverso due direttrici:

1) aumentare le garanzie e le tutele per gli esercenti le professioni sanitarie;

2) assicurare al paziente la possibilità di essere risarcito, per i danni subiti, in tempi brevi e certi.

L'alleanza terapeutica medico – paziente, oggigiorno,è incrinata dalla grande mole di procedimenti giudiziari a carico dei medici per malpractice, per malasanità.

Questo comporta, da una parte, un aumento del costo dei premi delle assicurazioni per i professionisti e per le strutture sanitarie e, dall'altra, una negativa ricaduta sulla spesa pubblica, dovuta all'aumento della pratica della c.d. medicina difensiva, vale a dire, lo svolgimento di accertamenti ed esami clinici, anche non necessari, ma ritenuti opportuni dal medico che li prescrive, per precostituirsi le prove della propria non responsabilità e, quindi, della correttezza della propria diagnosi e/o prognosi.

 

Il contemperamento degli interessi

Il ddl sulla responsabilità medica, quindi, cerca di controbilanciare differenti interessi ed esigenze.

Vediamo quali:

a) la tutela del principio dell'autonomia terapeutica del medico, anche rispetto alle linee guida e ai protocolli, al fine di garantire la tutela della salute del paziente e di consentire al medico di discostarsi da tali parametri quando siano inconferenti rispetto al caso concreto;

b) l'esigenza di garantire al paziente una tutela effettiva, nel processo civile, attraverso delle regole che rendano possibile provare che il danno sia derivato da negligenza, imperizia o imprudenza del personale sanitario, con strumenti propri della responsabilità contrattuale;

c) la garanzia del pagamento del risarcimento dovuto in base alla sentenza, grazie ad un sistema di assicurazione obbligatoria accompagnato dall'azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione;

d) il contenimento della responsabilità medica entro precisi limiti onde evitare le pratiche della medicina difensiva.

 

Gli strumenti scelti

Per perseguire i fini preposti il ddl Gelli ha previsto, da una parte, delle misure che dovrebbero prevenire l'errore e quindi l'insorgere della responsabilità in ambito sanitario e, dall'altra, ulteriori misure volte alla gestione dei casi dopo il verificarsi dell'evento infausto.

 

Nella prima categoria, rientrano sicuramente:

1) la previsione di percorsi di audit interno per monitorare, prevenire e gestire il rischio sanitario (invero già attuato con la Legge di Stabilità per il 2016);

2) la trasparenza della documentazione sanitaria;

3) la formazione di linee guida a livello nazionale.

Il ddl si è spinto in modo più prolifico in ordine alla seconda categoria, che comprende:

1) l'introduzione di un'apposita fattispecie di causa di giustificazione in campo penale (sulla falsa riga della Legge Balduzzi);

2) la diversificazione della responsabilità contrattuale, prevista per le strutture sanitaria, da quella extracontrattuale che verrà riconosciuta in capo al singolo operatore sanitario;

3) l'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo come condizione di procedibilità dell'azione, che poi proseguirà secondo le norme del c.d. procedimento sommario di cognizione (art. 702 bis c.p.c.);

4) una vera e propria riforma del procedimento di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti degli operatori sanitari;

5) l'obbligo di assicurazione sulla falsa riga della rca (responsabilità civile per la circolazione auto);

6) criteri di nomina dei consulenti tecnici di ufficio.

Con le pillole che seguiranno, spiegherò in che cosa consistono queste misure e quali sono le loro criticità.

Avvocato Gennaro Marasciuolo del Foro di Trani

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