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La mancata compilazione della cartella clinica non scagiona il medico

Niente di nuovo sotto questo cielo!

La mancata compilazione della cartella clinica non provoca alcuna presunzione in favore dei medici ed anzi aggrava la loro posizione nei confronti del paziente, che assume di essere stato coinvolto in un caso di malpractice medica.

E' questo quanto chiarito dalla recente sentenza n. 6209/2016 della Corte di Cassazione in tema di responsabilità medica, nonostante i titoli che girino sul web facciano intendere l'introduzione dell'inversione dell'onere probatorio in favore dei medici: in vero, l'esatto contrario!

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Il caso

Due genitori hanno agito in giudizio, per ottenere un risarcimento danni, assumendo la responsabilità della competente Asl e dei medici per la tetraparesi e la grave insufficienza mentale esitati alla propria figlia a causa di asfissia prenatale.

Le richieste dei genitori, però, non hanno trovato accoglimento né in primo e né in secondo grado, anzi, secondo i giudici della Corte di Appello non poteva ascriversi alcuna responsabilità ai sanitari, i quali avevano agito correttamente e, conseguentemente non era ravvisabile alcun nesso causale fra la condotta di questi ultimi e quanto verificatosi in danno della neonata.

Da qui il ricorso dei genitori innanzi alla Suprema Corte, lamentando, in estrema sintesi, che il buco di sei ore nelle annotazioni della cartella clinica non poteva far presumere (come fatto dal consulente di ufficio e dalla Corte di Appello) che i medici non potevano aver lasciato la neonata senza assistenza (anche perchè le condizioni cliniche erano stabili), invertendo, di fatto l'onere probatorio gravante su questi ultimi.

 

Quale è la funzione della cartella clinica?

 

La cartella clinica descrive, in modo cronologico, tutti gli interventi effettuati sul paziente e, di conseguenza, permette, a distanza di tempo, la ricostruzione dell'appropriatezza degli interventi, per valutarne gli effetti.

La sua vocazione, dunque, è quella di tutelare il paziente.

I medici, quando la redigono, ricoprono la funzione di pubblici ufficiali e la cartella acquisisce le caratteristiche di un vero atto pubblico così che, nel caso in cui il medico si rifiuti di compilarla o non dichiari il vero, commette specifici reati, come ho potuto già spiegare commentando un'altra pronuncia della Corte di Cassazione, la sentenza n. 6075/2015.

 

Ripartizione dell'onere probatorio fra medico e paziente

 

Secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, almeno fino a questo momento, la responsabilità della struttura sanitaria e del medico, nei confronti del paziente è di tipo contrattuale e, di conseguenza, trovando applicazione l'art. 1218 c.c., il paziente deve provare solo che era sorto un contratto (il ricovero), il danno subito e limitarsi ad allegare (cioè, a dichiarare) l'inadempimento del medico (senza provarlo).

Come è facilmente evincibile, il maggior onere probatorio, per un principio chiamato della vicinanza della prova, grava sul medico che, per andare esente da responsabilità, dovrà provare di aver adempiuto ai suoi obblighi e che quanto accaduto al paziente non è a lui addebitabile.

 

La decisione della Suprema Corte

 

Secondo la Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, la mancata compilazione della cartella clinica o la sua generale imperfetta compilazione, “non può tradursi in uno svantaggio processuale per il paziente”.

In altre parole, la mancata compilazione non può comportare un sovvertimento dell'onere probatorio, introducendo una specie di presunzione, in virtù della quale si ritiene che il medico abbia ben adempiuto ai suoi obblighi, rispetto a quanto accaduto e non segnalato in cartella.

Anzi, l'onere probatorio dovrà gravare sempre e comunque sul medico (e sull'ente ospedaliero), che dovrà fornire, anche in questo caso, la prova liberatoria in ordine all'esattezza del proprio adempimento o che quanto accaduto non è dipeso dalla propria condotta.

Quindi, come già anticipato: niente di nuovo sotto questo cielo!

Ma non è detto che le cose rimangano così!

 

L'incombente nuovo onere probatorio in capo al paziente – accusatore

 

La ripartizione dell'onere probatorio, così come descritta, però, è destinata a mutare con evidente vantaggio dei medici e degli operatori sanitari in genere.

E' stato già approvato, infatti, alla Camera, il disegno di Legge Gelli, in materia di responsabilità sanitaria che, se verrà alla luce, almeno nella sua attuale formulazione, comporterà un maggior onere per i pazienti.

Rispetto a quanto statuito dalla giurisprudenza, quindi, la responsabilità che sorge in capo all'ente ospedaliero sarà sempre di tipo contrattuale, mentre quella del medico sarà di tipo extracontrattuale (salvo alcune eccezioni).

In quest'ultimo caso, quindi, dovrà essere il paziente a provare la condotta del medico, il danno subito e, soprattutto, il nesso causale fra detta condotta e il danno lamentato, sgravando, di tal fatta, il peso attualmente gravante sull'operatore sanitario.

Il c.d. DDL Gelli, però, non si limita ad apportare la citata modifica; sono molte le novità che intende introdurre. Ecco perchè su questo blog ho intenzione di descrivere le principali modifiche con delle “pillole” come ho già fatto con la riforma sulla filiazione.

A presto!

Avvocato Gennaro Marasciuolo del Foro di Trani

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